Art. 49
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 17 giugno 1901. Leggi il testo vigente →
Ogni contravvenzione agli altri obblighi della legge, ed alle discipline del relativo regolamento, sara' punita con multa da 5 a 150 lire.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 17 giugno 1901 · versione 0 su Normattiva