Art. 49

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1901 al 8 dicembre 1902. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni contravvenzione agli altri obblighi della legge, ed alle discipline del relativo regolamento, sara' punita con multa da 5 a 150 lire.

[2]2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188

2

Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera o)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] o) contravvenzioni previste dagli articoli 44 e 49 del testo unico della legge sul dazio di consumo, approvato con R. decreto 15 aprile 1897, n. 161, sempre che il massimo della pena pecuniaria non superi le lire 10,000, fatta eccezione per le contravvenzioni commesse da Societa' cooperative, alle quali tale limitazione di somma non e' applicabile".

Testo vigente dal 17 giugno 1901 al 8 dicembre 1902 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art49 · fonte su Normattiva