Art. 13
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[1]Una Commissione, presieduta dal Prefetto, e composta di un rappresentante della Provincia, di due delegati dei Comuni interessati, di un delegato del Consiglio provinciale di Sanita' e di due persone scelte dai proprietari interessati, visitera' i lavori in corso, e inviera' ogni anno al Ministro dei Lavori Pubblici una sommaria relazione sul loro avanzamento e sulla loro esecuzione.
[2]Il Regolamento determinera' le norme per la elezione e il funzionamento della Commissione.
[3]Con lo stato di previsione il Ministro dei Lavori Pubblici presentera' al Parlamento, ciascun anno, una relazione che dia conto dell'andamento dei lavori per tutte le bonificazioni del Regno.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 18 agosto 1911 · versione 0 su Normattiva