Art. 13

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Una Commissione, presieduta dal Prefetto, e composta di un rappresentante della Provincia, di due delegati dei Comuni interessati, di un delegato del Consiglio provinciale di Sanita' e di due persone scelte dai proprietari interessati, visitera' i lavori in corso, e inviera' ogni anno al Ministro dei Lavori Pubblici una sommaria relazione sul loro avanzamento e sulla loro esecuzione.

[2]Il Regolamento determinera' le norme per la elezione e il funzionamento della Commissione.

[3]Con lo stato di previsione il Ministro dei Lavori Pubblici presentera' al Parlamento, ciascun anno, una relazione che dia conto dell'andamento dei lavori per tutte le bonificazioni del Regno.

[4]2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1911, n. 774

2

La L. 13 luglio 1911, n. 774 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Sono abolite le commissioni, di cui all'art. 13 del testo unico richiamato all'articolo precedente, e la commissione tecnica centrale per le bonificazioni istituita a norma dell'articolo 7 del regolamento 8 maggio 1908, n. 368".

Testo vigente dal 18 agosto 1911 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art13 · fonte su Normattiva