Art. 13
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[1]Una Commissione, presieduta dal Prefetto, e composta di un rappresentante della Provincia, di due delegati dei Comuni interessati, di un delegato del Consiglio provinciale di Sanita' e di due persone scelte dai proprietari interessati, visitera' i lavori in corso, e inviera' ogni anno al Ministro dei Lavori Pubblici una sommaria relazione sul loro avanzamento e sulla loro esecuzione.
[2]Il Regolamento determinera' le norme per la elezione e il funzionamento della Commissione.
[3]Con lo stato di previsione il Ministro dei Lavori Pubblici presentera' al Parlamento, ciascun anno, una relazione che dia conto dell'andamento dei lavori per tutte le bonificazioni del Regno.
[4]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 luglio 1911, n. 774
2La L. 13 luglio 1911, n. 774 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Sono abolite le commissioni, di cui all'art. 13 del testo unico richiamato all'articolo precedente, e la commissione tecnica centrale per le bonificazioni istituita a norma dell'articolo 7 del regolamento 8 maggio 1908, n. 368".
Testo vigente dal 18 agosto 1911 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva