Art. 15
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[1]Spetta alla sola autorita' amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorita' giudiziaria, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondono allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell'arte.
[2]In caso di espropriazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi, o quando vi fosse ragione a risarcimento di danni dipendenti dall'esecuzione o dall'esercizio delle opere, qualunque sia la coltura e l'industria che si esercita sul fondo, le indennita' e i danni saranno valutati, anche in caso di contestazione giudiziaria, in via arbitramentale da tre arbitri nominati uno dal Ministro dei Lavori Pubblici, uno dal possessore o possessori dei fondi, il terzo dal Primo Presidente della Corte d'appello territoriale.
[3]Il Presidente stesso nominera' anche l'arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti nel termine fissato.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 31 gennaio 1917 · versione 0 su Normattiva