Art. 15
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[1]Spetta alla sola autorita' amministrativa escluso ogni rimedio giurisdizionale il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica e per la loro manutenzione rispondono allo scopo cui debbono servire alle esigenze tecniche e alle buone regole d'arte.
[2]Non spetta al privato, alcun risarcimento per il mancato o minorato beneficio dipendente dalla bonifica.
[3]Ferma restando l'applicazione degli articoli dal 31 al 38 e dal 66 al 68 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, circa la determinazione peritale, le controversie di qualunque natura riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennita' ai sensi dell'art. 46 della stessa legge sono deferite al giudizio di Collegi arbitrali di 1° e 2° grado.
[4]I Collegi arbitrali di primo grado sono costituiti di tre arbitri nominati uno dal ministro dei lavori pubblici, uno dal possessore o dai possessori dei fondi, il terzo dal primo presidente della Corte d'appello territoriale fra i consiglieri della Corte o giudici di tribunali compresi nella sua giurisdizione e presiedera' il Collegio.
[5]Il primo presidente stesso nominera' anche l'arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti nel termine da lui fissato.
[6]Dalle sentenze dei Collegi arbitrali di primo grado e' ammesso soltanto l'appello ad un Collegio arbitrale di secondo grado avente sede in Roma, costituito di cinque arbitri, dei quali due saranno scelti dal presidente del Consiglio di Stato fra i consiglieri di Stato, due dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici fra gli ispettori superiori del genio civile componenti il Consiglio, e uno dal primo presidente della Corte d'appello di Roma tra i consiglieri di essa Corte.
[7]Il piu' anziano dei due consiglieri di Stato presiedera' il Collegio arbitrale.
[8]Gli arbitri continueranno nelle loro funzioni quando anche qualcuno di essi cessi di avere l'ufficio che occupava al momento della nomina.
[9]Venendo a mancare per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale alcuno degli arbitri sara' sostituito da altro arbitro nominato e scelto nello stesso modo.
[10]Contro le sentenze del Collegio arbitrale di 2° grado e' ammesso soltanto il ricorso alle sezioni unite della Cassazione di Roma per incompetenza od eccesso di potere. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito senza modificazioni dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2595, nel modificare l'art. 8, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597, ha conseguentemente disposto (con l'art. 67, comma 1, lettera d)) che "Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche: [...] d) le controversie indicate nell'art. 8, terzo capoverso, del decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597, restando abrogati i capoversi successivi di tale articolo".
Testo vigente dal 18 dicembre 1919 al 22 dicembre 2008 · versione 8 su Normattiva