Art. 6
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[1]Le spese per le opere di bonificazione di prima categoria sono sostenute per sei decimi dallo Stato, per un decimo dalla Provincia o Provincie interessate, per un decimo dal Comune o dai Comuni interessati, e per due decimi dai proprietari dei terreni da bonificarsi.
[2]Nelle spese per le bonificazioni le Provincie ed i Comuni sono chiamati a contribuire, tanto se i terreni a loro appartenenti siano posti entro il perimetro delle bonificazioni, quanto se fuori del perimetro stesso, ma dalla bonificazione risultino avvantaggiati nei riguardi agricoli od igienici.
[3]Nel primo caso sono tenuti a contribuire, come interessati direttamente, nel secondo come interessati indirettamente ed in ragione del beneficio che ne risentono.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva