Art. 6

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1918 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Le spese per le opere di bonificazione di prima categoria sono sostenute per sei decimi dallo Stato, per un decimo dalla Provincia o Provincie interessate, per un decimo dal Comune o dai Comuni interessati, e per due decimi dai proprietari dei terreni da bonificarsi.

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 8 AGOSTO 1918, N. 1255, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473)).

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 8 AGOSTO 1918, N. 1255, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473)).

Testo vigente dal 16 settembre 1918 al 22 dicembre 2008 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art6 · fonte su Normattiva