Art. 6
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[1]Le spese per le opere di bonificazione di prima categoria sono sostenute per sei decimi dallo Stato, per un decimo dalla Provincia o Provincie interessate, per un decimo dal Comune o dai Comuni interessati, e per due decimi dai proprietari dei terreni da bonificarsi.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 8 AGOSTO 1918, N. 1255, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473)).
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 8 AGOSTO 1918, N. 1255, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473)).
Testo vigente dal 16 settembre 1918 al 22 dicembre 2008 · versione 6 su Normattiva