Art. 8

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[1]((COMMA ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 8 AGOSTO 1918, N. 1255, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473)).

[2]Il numero delle rate sara' determinato dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con quello del Tesoro, sentiti i pareri del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato.

[3]Ultimati i lavori, la ripartizione delle quote sara' definitivamente stabilita sulla base della spesa effettivamente occorsa.

[4]Per il pagamento del contributo delle Provincie e dei Comuni, da ripartirsi in ragione della estensione dei terreni da bonificare, posti nel rispettivo territorio, le Amministrazioni provinciali e comunali dovranno rilasciare, in conformita' della legge 19 aprile 1872, n. 759, tante delegazioni annuali sulle sovrimposte od altri cespiti diretti, quanto rappresentano il contributo annuo rispettive.

[5]Sui fondi dei proprietari compresi nel perimetro della bonificazione, sara' imposta una tassa speciale secondo i criteri fissati dall'articolo 39 da riscuotersi dallo Stato fino alla estinzione del suo credito, con le ferme ed i privilegi dell'imposta fondiaria.

[6]Questa tassa speciale dove considerarsi come un onere reale gravante sui fondi. La detta tassa sostituira' dal 1° luglio 1900 le tasse speciali stabilite in conformita' delle disposizioni del cessato Governo napoletano per l'esecuzione delle opere di bonificamento.

Testo vigente dal 16 settembre 1918 al 10 febbraio 1919 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art8 · fonte su Normattiva