Art. 8
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[1]COMMA ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 8 AGOSTO 1918, N. 1255, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473.
[2]Il numero delle rate sara' determinato dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con quello del Tesoro, sentiti i pareri del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato.
[3]Ultimati i lavori, la ripartizione delle quote sara' definitivamente stabilita sulla base della spesa effettivamente occorsa.
[4]Per il pagamento del contributo delle Provincie e dei Comuni, da ripartirsi in ragione della estensione dei terreni da bonificare, posti nel rispettivo territorio, le Amministrazioni provinciali e comunali dovranno rilasciare, in conformita' della legge 19 aprile 1872, n. 759, tante delegazioni annuali sulle sovrimposte od altri cespiti diretti, quanto rappresentano il contributo annuo rispettive.
[5]Sui fondi dei proprietari compresi nel perimetro della bonificazione, sara' imposta una tassa speciale secondo i criteri fissati dall'articolo 39 da riscuotersi dallo Stato fino alla estinzione del suo credito, con le ferme ed i privilegi dell'imposta fondiaria.
[6]Questa tassa speciale dove considerarsi come un onere reale gravante sui fondi. La detta tassa sostituira' dal 1° luglio 1900 le tasse speciali stabilite in conformita' delle disposizioni del cessato Governo napoletano per l'esecuzione delle opere di bonificamento. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 86, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Sono abrogate le contrarie disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, e dell'ultimo capoverso dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250, le disposizioni degli articoli 20, 21, 98, 99, 100 e 101 del regolamento 26 settembre 1904, n. 713, e l'art. 20 della legge 13 luglio 1911, n. 774".
Testo vigente dal 10 febbraio 1919 al 22 dicembre 2008 · versione 7 su Normattiva