Art. 2
[1](Art. 2 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).
[2]Possono esercitare le facolta' attribuite dal presente testo unico le persone fisiche o morali, che abbiano cittadinanza italiana o sudditanza coloniale.
[3]Al risarcimento dei danni sofferti da stranieri si potra' provvedere secondo trattati da conchiudersi fra l'Italia e gli Stati ai quali appartengono i danneggiati.
[4]Si considerano stranieri gli enti morali e le societa' civili e commerciali, che abbiano o avevano, nel momento in e' prodotto, in prevalenza interessi o amministrazione stranieri. La Commissione di cui all'art. 26 giudica, di caso in caso o con riguardo a tutte le circostanze, sull'esistenza di tali condizioni di fatto. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 21 ottobre 1923, n. 2418, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti dell'art. 2 del testo unico 27 marzo 1919, numero 426, sui risarcimenti dei danni di guerra e dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579 e delle disposizioni modificative delle dette leggi i cittadini fiumani di pieno diritto, ai termini del trattato di pace del Trianon, che abbiano tuttora il domicilio nello Stato di Fiume o nel Regno d'Italia, sono equiparati ai cittadini italiani per quanto concerne il risarcimento dei danni di guerra da essi subiti entro i confini del Regno d'Italia".
Testo vigente dal 23 novembre 1923, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva