Art. 2

[1](Art. 2 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

[2]Possono esercitare le facolta' attribuite dal presente testo unico le persone fisiche o morali, che abbiano cittadinanza italiana o sudditanza coloniale.

[3]Al risarcimento dei danni sofferti da stranieri si potra' provvedere secondo trattati da conchiudersi fra l'Italia e gli Stati ai quali appartengono i danneggiati.

[4]Si considerano stranieri gli enti morali e le societa' civili e commerciali, che abbiano o avevano, nel momento in e' prodotto, in prevalenza interessi o amministrazione stranieri. La Commissione di cui all'art. 26 giudica, di caso in caso o con riguardo a tutte le circostanze, sull'esistenza di tali condizioni di fatto. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

8

Il Regio D.L. 21 ottobre 1923, n. 2418, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti dell'art. 2 del testo unico 27 marzo 1919, numero 426, sui risarcimenti dei danni di guerra e dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579 e delle disposizioni modificative delle dette leggi i cittadini fiumani di pieno diritto, ai termini del trattato di pace del Trianon, che abbiano tuttora il domicilio nello Stato di Fiume o nel Regno d'Italia, sono equiparati ai cittadini italiani per quanto concerne il risarcimento dei danni di guerra da essi subiti entro i confini del Regno d'Italia".

Testo vigente dal 23 novembre 1923, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art2 · fonte su Normattiva