Art. 29
[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]Il numero dello Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra, la loro sede e competenza territoriale, le norme del procedimento anche per rendere piu' facili e spediti i mezzi di prova, e per provvedere a delegazioni occorrenti per constatazioni tecniche, saranno determinati con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro per le terre liberate.
[3]Nel processo avanti le Commissioni e escluso l'intervento di periti.
[4]Il danneggiato puo' intervenire personalmente od a mezzo di mandatario e puo' farsi assistere soltanto da un rappresentante degli Istituti di patronato dei quali lo stesso decreto stabilisce le norme costitutive.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva