Art. 32
[1](Art. 1. decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]Le domande per risarcimento, gli atti della procedura avanti le Commissioni di primo e di secondo grado e le relative decisioni sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva