Art. 36
[1](Art. 3 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]Il Governo provvedera' con apposito decreto per la ricostituzione, a carico dello Stato, dei beni d'uso pubblico dello Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonche' per la ricostituzione di quelli patrimoniali od il risarcimento dei danni da essi sofferti ed emanera' ogni altra norma necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui sopra.
[3]Visto, d'ordine di S. A. R. Il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
[4]Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:
[5]COLOSIMO.
[6]Il ministro per le terre liberate dal nemico: FRADELETTO.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva