Art. 36

[1](Art. 3 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

[2]Il Governo provvedera' con apposito decreto per la ricostituzione, a carico dello Stato, dei beni d'uso pubblico dello Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonche' per la ricostituzione di quelli patrimoniali od il risarcimento dei danni da essi sofferti ed emanera' ogni altra norma necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui sopra.

[3]Visto, d'ordine di S. A. R. Il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

[4]Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

[5]COLOSIMO.

[6]Il ministro per le terre liberate dal nemico: FRADELETTO.

Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art36 · fonte su Normattiva