Art. 3

[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

[2]E' considerato fatto di guerra, agli effetti del presente testo unico, il fatto, compiuto da forze armate nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, e' stato occasionato dalle stesse.

Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art3 · fonte su Normattiva