Art. 4
[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]E' concessa la pensione privilegiata di guerra, con le stesse norme che regolano le pensioni ai militari invalidi ed alle famiglie dei militari morti in guerra, e ove non abbiano diritto ad altre indennita' o pensioni:
- a)alla vedova ed ai patenti viventi a carico del cittadino italiano, anche delle regioni che saranno annesse, o del suddito coloniale, la cui morte sia dovuta a qualsiasi fatto di guerra, che non sia stata la causa violenta, diretta ed immediata;
- b)al cittadino italiano, anche delle regioni che saranno annesse, od al suddito coloniale, la cui invalidita' sia dovuta a qualsiasi fatto di guerra, che ne sia stato la causa violenta, diretta ed immediata.
[3]Siffatto diritto alla pensione non puo' farsi valere qualora la vedova, i parenti, o l'invalido abbiano, al momento della domanda, un reddito imponibile complessivo individuale superiore a lire cinquemila annue. Agli effetti della pensione, chi al momento della domanda abbia un reddito imponibile complessivo individuale inferiore a lire cinquemila annue, ma superiore a tremila, e' equiparata al soldato; chi lo abbia inferiore a lire tremila, ma superiore a duemila, e' equiparato al caporale; chi lo abbia inferiore a lire duemila e' equiparato al sergente.
[4]Non e' dovuta alcuna indennita' se la morte o l'incapacita' si sieno verificate in occasione della prestazione di servizio militare o di altro servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la persona al rischio della guerra.
[5]La liquidazione delle pensioni e' fatta dal Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.
[6]La pensione puo' essere, all'atto della liquidazione e su richiesta dell'interessato, trasformata in capitale con le norme che saranno stabilite con decreto del ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. Il capitale potra' essere corrisposto in titoli del Debito pubblico.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva