Art. 5
[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]E' ammesso un risarcimento per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno, nelle regioni che vi saranno annesse e nelle colonie, di cose mobili od immobili in quanto sieno conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva