Art. 8
[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]((Per la determinazione della indennita' per totale distruzione di immobili si procede nel modo seguente:
- a)si stabilisce il valore che la cosa distrutta, nello stato in cui si trovava, non tenuto conto del deprezzamento per vetusta' avrebbe avuto secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea;
- b)la somma corrispondente a questo valore, si riduce dello eventuale deprezzamento per vetusta', ma non oltre la meta' del valore suddetto.
[3]In caso di parziale distruzione o del deterioramento, la somma calcolata secondo il comma a) ed il comma b) di questo articolo si riduce di una somma pari al valore che l'immobile avrebbe avuto secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea, nello stato di parziale distruzione o deterioramento.
[4]Sia pel caso di totale distruzione di immobili che di parziale distruzione o deterioramento, le indennita' concordate con le parti o liquidate dalle Commissioni competenti o dall'autorita' giudiziaria, in base ai criteri innanzi dettati e per le quali sia obbligatorio il reimpiego, saranno corrisposte come all'art. 14, ultima parte. La somma corrispondente a ciascun terzo sara' all'atto del pagamento aumentata in misura corrispondente alla elevazione dei prezzi di costruzione: questa misura sara' determinata secondo le norme che saranno decretate dal ministro dai lavori pubblici d'intesa coi ministri del tesoro e delle terre liberate.
[5]Nei casi di distruzione o di deterioramento, nei quali non si addivenga al reimpiego di tutta o di parte della indennita', l'aumento di cui al precedente capoverso e' escluso o limitato alla sola somma soggetta a reimpiego, a seconda si tratti di distruzione totale o di distruzione parziale o deterioramento.
[6]Quando l'immobile distrutto o danneggiato sia una villa, un castello, un palazzo od altro edificio destinato ad usi od abitazioni di lusso del danneggiato o della sua famiglia, la somma complessiva che comunque sara' corrisposta dallo Stato, non potra' superare le lire cinquantamila se si tratti di riparazione e lire centomila se si tratti di ricostruzione)).
Testo vigente dal 17 maggio 1920, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva