Art. 7
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[1]Tutti coloro, privati, societa' ed enti morali, i quali in conseguenza della guerra abbiano realizzato i redditi di cui all'art. 1 del presente allegato sono obbligati a presentarne dichiarazione alla agenzia delle imposte nella cui giurisdizione sono legalmente domiciliati.
[2]Le dichiarazioni debbono essere presentate per i redditi realizzati dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915 entro il 5 marzo 1916; per i redditi realizzati nel 1916 entro il 15 febbraio 1917; per quelli realizzati nel 1917 entro il 15 febbraio 1918 e per quelli realizzati nel primo semestre 1918 entro il 16 agosto dello stesso anno.
[3]Per gli enti soggetti alla imposta di ricchezza mobile in base a bilancio la dichiarazione deve essere prodotta entro dieci giorni dalla approvazione dei bilanci singoli.
Testo vigente dal 21 novembre 1916 al 17 marzo 1917 · versione 0 su Normattiva