Art. 7

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1917 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Tutti coloro, privati, societa' ed enti morali, i quali in conseguenza della guerra abbiano realizzato i redditi di cui all'art. 1 del presente allegato sono obbligati a presentarne dichiarazione alla agenzia delle imposte nella cui giurisdizione sono legalmente domiciliati.

[2]Le dichiarazioni debbono essere presentate per i redditi realizzati dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915 entro il 5 marzo 1916; per i redditi realizzati nel 1916 entro il 15 febbraio 1917; per quelli realizzati nel 1917 entro il 15 febbraio 1918 e per quelli realizzati nel primo semestre 1918 entro il 16 agosto dello stesso anno. 1 Per gli enti soggetti alla imposta di ricchezza mobile in base a bilancio la dichiarazione deve essere prodotta entro dieci giorni dalla approvazione dei bilanci singoli.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 285

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Il Decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 285 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito dal 2° comma dell'art. 7 del testo unico 19 novembre 1916, n. 1568, relativo alla imposta e alla sovrimposta sui profitti di guerra, per la presentazione della denuncia dei redditi realizzati nel 1916 e' prorogato dal 15 febbraio al 15 marzo 1917".

Testo vigente dal 17 marzo 1917 al 9 maggio 2025 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1916-11-19;1568~art7 · fonte su Normattiva