Art. 8

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[1]Le dichiarazioni dei contribuenti, privati, societa' od enti, potranno dalle agenzie essere rettificate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello fissato per la presentazione delle dichiarazioni stesse, anche quando prima della scadenza di detto termine si fosse fatto luogo alla iscrizione a ruolo del reddito dichiarato.

[2]Per le societa' od enti di cui all'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, il cui accertamente deve essere basato su piu' bilanci, per anno della dichiarazione devesi intendere quello stabilito per la presentazione della denunzia relativa all'ultimo bilancio da tenersi presente per la determinazione del profitto di guerra.

[3]Nei casi di mancata o tardiva dichiarazione le agenzie potranno far luogo agli accertamenti ed alle rettifiche d'ufficio nel secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Testo vigente dal 21 novembre 1916 al 29 giugno 1917 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1916-11-19;1568~art8 · fonte su Normattiva