Art. 8
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[1]Le dichiarazioni dei contribuenti, privati, societa' od enti, potranno dalle agenzie essere rettificate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello fissato per la presentazione delle dichiarazioni stesse, anche quando prima della scadenza di detto termine si fosse fatto luogo alla iscrizione a ruolo del reddito dichiarato. 2
[2]Per le societa' od enti di cui all'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, il cui accertamente deve essere basato su piu' bilanci, per anno della dichiarazione devesi intendere quello stabilito per la presentazione della denunzia relativa all'ultimo bilancio da tenersi presente per la determinazione del profitto di guerra.
[3]Nei casi di mancata o tardiva dichiarazione le agenzie potranno far luogo agli accertamenti ed alle rettifiche d'ufficio nel secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 930
2Il Decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 930 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1917 il termine fissato dall'art. 8, primo comma, del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1568, per le rettifiche, da parte delle agenzie delle imposte, delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, privati, Societa' od enti, dei profitti di guerra realizzati nel periodo dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915".
Testo vigente dal 29 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 2 su Normattiva