Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1918 al 2 settembre 1918. Leggi il testo vigente →
[2]Della erogazione deve essere reso, in ogni caso, un conto speciale che sara' trasmesso entro il mese di luglio 1909 al Consiglio di prefettura, il quale statuira' su di esso a norma dell'art. 317 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico).
Testo vigente dal 27 maggio 1918 al 2 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva