Art. 13

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[1](Art. 5, 3° comma, decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, numero 1090, all. A e art. 9 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809).

[2]Della erogazione deve essere reso, in ogni caso, un conto speciale che sara' trasmesso entro il mese di luglio 1909 al Consiglio di prefettura, il quale statuira' su di esso a norma dell'art. 317 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico).

Testo vigente dal 27 maggio 1918 al 2 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1918-05-05;666~art13 · fonte su Normattiva