Art. 13

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1918 al 20 dicembre 1918. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 5, 3° comma, decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, numero 1090, all. A e art. 9 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809).

[2]Della erogazione deve essere reso, in ogni caso, un conto speciale che sara' trasmesso entro il mese di luglio 1909 al Consiglio di prefettura, il quale statuira' su di esso a norma dell'art. 317 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1178

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Il Decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1178 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I termini indicati negli articoli 14 e 13 del detto testo unico per la erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto, sono, rispettivamente, prorogati al 31 dicembre 1919 e al 31 gennaio 1920".

Testo vigente dal 2 settembre 1918 al 20 dicembre 1918 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1918-05-05;666~art13 · fonte su Normattiva