Art. 13
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[2]Della erogazione deve essere reso, in ogni caso, un conto speciale che sara' trasmesso entro il mese di luglio 1909 al Consiglio di prefettura, il quale statuira' su di esso a norma dell'art. 317 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1178
1Il Decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1178 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I termini indicati negli articoli 14 e 13 del detto testo unico per la erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto, sono, rispettivamente, prorogati al 31 dicembre 1919 e al 31 gennaio 1920".
Testo vigente dal 2 settembre 1918 al 20 dicembre 1918 · versione 1 su Normattiva