Art. 22
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[1]Il termine nel quale deve essere fatta la dichiarazione dei redditi decorrera' dal 1° al 31 luglio di ogni anno, e l'imposta sara' commisurata sui redditi dell'anno antecedente al mese della dichiarazione.
[2]Nello stesso termine, ma di due in due anni, dovra' essere fatta la dichiarazione dei redditi contemplati sotto le lettere b e c dell'art. 54, che non siano tassati in nome di alcuno degli enti indicati nella prima parte dell'art. 15. Questi redditi saranno valutati sulla media del biennio antecedente al mese in cui devono essere fatte le dichiarazioni, e l'imposta sara' commisurata per due anni consecutivi sulla cifra cosi' valutata: oppure, se l'esercizio non contasse due anni, su quel piu' breve periodo di tempo ch'esso esercizio avra' durato.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 22 maggio 1907 · versione 0 su Normattiva