Art. 22

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[1]Il termine nel quale deve essere fatta la dichiarazione dei redditi decorrera' dal 1° al 31 luglio di ogni anno, e l'imposta sara' commisurata sui redditi dell'anno antecedente al mese della dichiarazione.

[2]Nello stesso termine, ma di due in due anni, dovra' essere fatta la dichiarazione dei redditi contemplati sotto le lettere b e c dell'art. 54, che non siano tassati in nome di alcuno degli enti indicati nella prima parte dell'art. 15. Questi redditi saranno valutati sulla media del biennio antecedente al mese in cui devono essere fatte le dichiarazioni, e l'imposta sara' commisurata per due anni consecutivi sulla cifra cosi' valutata: oppure, se l'esercizio non contasse due anni, su quel piu' breve periodo di tempo ch'esso esercizio avra' durato. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 maggio 1907, n. 222

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La L. 2 maggio 1907, n. 222 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A cominciare dall'anno 1907 sono abolite le revisioni biennali dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile, ordinate dall'art. 22, secondo comma, della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico)".

Testo vigente dal 22 maggio 1907 al 15 marzo 1923 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art22 · fonte su Normattiva