Art. 24
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[1]Hanno obbligo di fare la dichiarazione i nuovi inscritti nella lista del comune.
[2]Gli altri contribuenti potranno fare anch'essi una nuova dichiarazione, o riferirsi all'accertamento rispettivamente fatto nell'anno o biennio precedente, o indicare le rettificazioni, od omettere del tutto di fare una nuova dichiarazione, nel quale ultimo caso si intendera' confermato il reddito anteriormente accertato.
[3]La conferma, la rettificazione o il silenzio terranno luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva