Art. 24
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[1]Hanno obbligo di fare la dichiarazione i nuovi inscritti nella lista del comune.
[2]Gli altri contribuenti potranno fare anch'essi una nuova dichiarazione, o riferirsi all'accertamento rispettivamente fatto nell'anno o biennio precedente, o indicare le rettificazioni, od omettere del tutto di fare una nuova dichiarazione, nel quale ultimo caso si intendera' confermato il reddito anteriormente accertato.
[3]La conferma, la rettificazione o il silenzio terranno luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Testo vigente dal 15 marzo 1923 al 14 giugno 1924 · versione 13 su Normattiva