Art. 29

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Le Societa' in nome collettivo saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento la solidarieta' degli individui che le compongono, e salvo per ciascuno di essi l'obbligo di contribuire in ragione di altri redditi che possedano a parte dell'interesse sociale.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art29 · fonte su Normattiva