Art. 29
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Le Societa' in nome collettivo saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento la solidarieta' degli individui che le compongono, e salvo per ciascuno di essi l'obbligo di contribuire in ragione di altri redditi che possedano a parte dell'interesse sociale.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva