Art. 29

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1936 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →

[1]((Le societa' in nome collettivo e le societa' di fatto saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento dell'imposta, la solidarieta' degli individui che le compongono.

[2]Le societa' in accomandita semplice e le associazioni in partecipazione sono, del pari, considerate come unico contribuente, salva sempre, pel pagamento dell'imposta, la solidarieta' per gli accomandatari e soci ordinari e la legale responsabilita' per gli accomandanti e per gli associati)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148

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Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".

Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804

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Il Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato C) che "Sono estese al territorio di Fiume annesso al Regno le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta di ricchezza mobile: a) testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021; serie 2ª (articoli 1 a 71)".

Testo vigente dal 3 luglio 1936 al 1 gennaio 1960 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art29 · fonte su Normattiva