Art. 3
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Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato:
- a)I redditi iscritti agli uffici ipotecari nel Regno, o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel Regno;
- b)Gli stipendi, pensioni, annualita', interessi e dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni, dei pubblici stabilimenti, e delle Compagnie commerciali, industriali e di assicurazione che abbiano sede nel Regno;
- c)I redditi di un benefizio ecclesiastico pagati come sopra da una delle Casse indicate nella lettera precedente;
- d)I redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nel Regno;
- e)I proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o Ministero;
- f)E in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva