Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1924 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →
Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato:
- a)I redditi iscritti agli uffici ipotecari nel Regno, o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel Regno;
- b)Gli stipendi, pensioni, annualita', interessi e dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni, dei pubblici stabilimenti, e delle Compagnie commerciali, industriali e di assicurazione che abbiano sede nel Regno;
- c)I redditi di un benefizio ecclesiastico pagati come sopra da una delle Casse indicate nella lettera precedente;
- d)I redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nel Regno;
- e)I proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o Ministero;
- f)E in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato. 13 14
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804
14Il Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato C) che "Sono estese al territorio di Fiume annesso al Regno le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta di ricchezza mobile: a) testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021; serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Testo vigente dal 14 giugno 1924 al 1 gennaio 1960 · versione 14 su Normattiva