Art. 35
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[1]L'agente delle imposte, avendo presenti le liste preparate dalle Giunte municipali, che puo' completare secondo le notizie che abbia raccolte, trasmette al contribuente la scheda, invitandolo a farvi la dichiarazione dei propri redditi al lordo, colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto.
[2]Inoltre sara' affisso nei comuni un manifesto, nel quale si invita chiunque abbia redditi di ricchezza mobile, o non abbia ricevuto la scheda, a presentarsi all'ufficio dell'agente, o per ritirarla e farvi in iscritto la dichiarazione, o per fare la dichiarazione orale.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva