Art. 35
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[1]L'agente delle imposte, avendo presenti le liste preparate dalle Giunte municipali, che puo' completare secondo le notizie che abbia raccolte, trasmette al contribuente la scheda, invitandolo a farvi la dichiarazione dei propri redditi al lordo, colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto.
[2]Inoltre sara' affisso nei comuni un manifesto, nel quale si invita chiunque abbia redditi di ricchezza mobile, o non abbia ricevuto la scheda, a presentarsi all'ufficio dell'agente, o per ritirarla e farvi in iscritto la dichiarazione, o per fare la dichiarazione orale. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Testo vigente dal 15 marzo 1923 al 14 giugno 1924 · versione 13 su Normattiva