Art. 42
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[1]Delle controversie che sorgono fra il contribuente e l'agente per l'accertamento dei redditi, sui quali l'imposta si riscuote mediante ruoli, decidono le Commissioni amministrative.
[2]Le Commissioni di prima istanza sono stabilite per ciascun mandamento. Quando pero' un comune sia diviso in due o piu' mandamenti, vi sara' una sola Commissione.
[3]Le Commissioni si compongono del presidente, delegato dal Governo, e di quattro membri eletti dal Consiglio comunale, allorche' il mandamento consta di un comune solo, e dalle rappresentanze consorziali allorche' consta di piu' comuni.
[4]Le rappresentanze consorziali sono elette dai Consigli comunali, in ragione di un membro per ogni mille abitanti o frazione di mille abitanti, ma in numero non maggiore di nove per ogni comune.
[5]Quando un comune o un mandamento abbiano una popolazione superiore a 12,000 abitanti, la Commissione potra' essere composta di un numero maggiore, serbata pero' sempre la proporzione sovraindicata fra i membri eletti dal comune o Consorzio e quello delegato dal Governo.
[6]Le Commissioni di prima istanza possono suddividersi in Sottocommissioni, e far concorrere alla pratica esecuzione dei loro lavori quei cittadini che reputino adatti a tale opera.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva