Art. 42
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 settembre 1936 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →
[1]Delle controversie che sorgono fra il contribuente e l'agente per l'accertamento dei redditi, sui quali l'imposta si riscuote mediante ruoli, decidono le Commissioni amministrative.
[2]Le Commissioni di prima istanza sono stabilite per ciascun mandamento. Quando pero' un comune sia diviso in due o piu' mandamenti, vi sara' una sola Commissione.
[3]Le Commissioni si compongono del presidente, delegato dal Governo, e di quattro membri eletti dal Consiglio comunale, allorche' il mandamento consta di un comune solo, e dalle rappresentanze consorziali allorche' consta di piu' comuni.
[4]Le rappresentanze consorziali sono elette dai Consigli comunali, in ragione di un membro per ogni mille abitanti o frazione di mille abitanti, ma in numero non maggiore di nove per ogni comune.
[5]Quando un comune o un mandamento abbiano una popolazione superiore a 12,000 abitanti, la Commissione potra' essere composta di un numero maggiore, serbata pero' sempre la proporzione sovraindicata fra i membri eletti dal comune o Consorzio e quello delegato dal Governo.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804
14Il Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato C) che "Sono estese al territorio di Fiume annesso al Regno le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta di ricchezza mobile: a) testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021; serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Il Regio D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1937, n. 1016, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le Commissioni distrettuali sostituiscono le Commissioni mandamentali di cui all'art. 42 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021".
Testo vigente dal 11 settembre 1936 al 1 gennaio 1960 · versione 18 su Normattiva