Art. 43
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →
Le Commissioni di prima istanza avranno sempre la facolta' di aumentare i redditi di ricchezza mobile che siano stati accertati dall'agente, e cio' tanto nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato od abbiano aderito alle iscrizioni o rettificazioni fatte d'ufficio dall'agente.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva