Art. 43

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Le Commissioni di prima istanza avranno sempre la facolta' di aumentare i redditi di ricchezza mobile che siano stati accertati dall'agente, e cio' tanto nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato od abbiano aderito alle iscrizioni o rettificazioni fatte d'ufficio dall'agente.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art43 · fonte su Normattiva