Art. 43

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Le Commissioni di prima istanza avranno sempre la facolta' di aumentare i redditi di ricchezza mobile che siano stati accertati dall'agente, e cio' tanto nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato od abbiano aderito alle iscrizioni o rettificazioni fatte d'ufficio dall'agente. 13 14 18 19 20

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148

13

Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".

Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804

14

Il Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato C) che "Sono estese al territorio di Fiume annesso al Regno le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta di ricchezza mobile: a) testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021; serie 2ª (articoli 1 a 71)".

18

Il Regio D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1937, n. 1016, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "La facolta' della Commissione distrettuale, di aumentare i redditi accertati dagli uffici e di accertare i redditi e cespiti omessi, ai termini dell'art. 43 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e dell'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, cessa col 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della definizione dell'accertamento".

D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134

19

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134 ha disposto (con l'art. 19, comma 5) che "Fermo il disposto dell'art. 34 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, la facolta' della Commissione di prima istanza di aumentare i profitti accertati dall'Ufficio e di accertare i profitti omessi, nei casi di cui all'art. 43 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e all'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, cessa col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento si e' reso definitivo".

L. 5 gennaio 1956, n. 1

20

La L. 5 gennaio 1956, n. 1 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "E' soppressa la facolta' delle Commissioni distrettuali delle imposte dirette prevista dall'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni".

Testo vigente dal 24 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960 · versione 20 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art43 · fonte su Normattiva