Art. 48
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[1]Per i casi di conflitto fra comuni intorno all'attribuzione dei redditi di un contribuente, e per i casi di iscrizione di un contribuente per gli stessi redditi nei ruoli di piu' comuni di diverse provincie, sara' ammesso il ricorso presso una Commissione centrale nominata dal Ministro delle Finanze.
[2]Sono pure ammessi avanti alla stessa Commissione, dopo il giudizio delle Commissioni provinciali d'appello, ricorsi che riguardino l'applicazione della legge. Ma il giudizio delle Commissioni provinciali, quanto alla estimazione delle somme dei redditi imponibili, non e' soggetto a ricorso, e quelle somme diventano definitive a norma del precedente articolo.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva