Art. 48
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1923 al 14 giugno 1924. Leggi il testo vigente →
[1]Per i casi di conflitto fra comuni intorno all'attribuzione dei redditi di un contribuente, e per i casi di iscrizione di un contribuente per gli stessi redditi nei ruoli di piu' comuni di diverse provincie, sara' ammesso il ricorso presso una Commissione centrale nominata dal Ministro delle Finanze.
[2]Sono pure ammessi avanti alla stessa Commissione, dopo il giudizio delle Commissioni provinciali d'appello, ricorsi che riguardino l'applicazione della legge. Ma il giudizio delle Commissioni provinciali, quanto alla estimazione delle somme dei redditi imponibili, non e' soggetto a ricorso, e quelle somme diventano definitive a norma del precedente articolo. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Testo vigente dal 15 marzo 1923 al 14 giugno 1924 · versione 13 su Normattiva