Art. 50 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
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[1]Le Commissioni per bene accertare l'equita' dei loro giudizi avranno tutte le facolta' conferite col precedente articolo 37 all'agente delle imposte.
[2]Esse potranno inoltre nei loro giudizi di estimazione riconoscere e valutare l'esistenza di un reddito, anche quando dal titolo che loro viene presentato non apparisse stipulato alcun interesse. Ogni qualvolta giudichino che veramente si tratta di un capitale infruttifero, dovranno indicare i motivi del loro giudizio.
[3]La competenza della Commissione centrale e' estesa alle questioni che insorgessero sulla esistenza o valutazione dei redditi contemplati nel precedente paragrafo.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva