Art. 50 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
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[1]Le Commissioni per bene accertare l'equita' dei loro giudizi avranno tutte le facolta' conferite col precedente articolo 37 all'agente delle imposte.
[2]Esse potranno inoltre nei loro giudizi di estimazione riconoscere e valutare l'esistenza di un reddito, anche quando dal titolo che loro viene presentato non apparisse stipulato alcun interesse. Ogni qualvolta giudichino che veramente si tratta di un capitale infruttifero, dovranno indicare i motivi del loro giudizio.
[3]La competenza della Commissione centrale e' estesa alle questioni che insorgessero sulla esistenza o valutazione dei redditi contemplati nel precedente paragrafo. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Testo vigente dal 15 marzo 1923 al 14 giugno 1924 · versione 13 su Normattiva