Art. 55
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[1]Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nelle lettere b, c e d dell'articolo precedente, non sono superiori alle lire 400 imponibili, sono esenti da imposta, quando questa si riscuota col mezzo dei ruoli.
[2]I redditi di ricchezza mobile contemplati nella lettera a saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorche' non superiori alle lire 400 imponibili.
[3]A cominciare dall'anno 1878 i redditi di ricchezza mobile contemplati nelle lettere b e c del precedente articolo, sui quali la imposta si riscuote per mezzo di ruoli, allorche' o soli o sommati cogli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta il seguente articolo 57, eccedano le lire 400, ma non le lire 800 imponibili, sono tassati colla detrazione di:
[4]Lire 250 imponibili, se eccedono lire 400 imponibili, non lire 500;
[5]Lire 200 imponibili, se eccedono lire 500 imponibili, non lire 600;
[6]Lire 150 imponibili, se eccedono lire 600 imponibili, non lire 700;
[7]Lire 100 imponibili, se eccedono lire 700 imponibili, non lire 800.
[8]Le detrazioni stabilite da questo articolo, anche nel caso in cui per determinare l'imponibile siasi dovuto tener conto di altri redditi, dovranno esclusivamente cadere su quelli contemplati nelle lettere b e c del precedente articolo.
[9]Quando i redditi di ricchezza mobile di cui alla lettera d del precedente articolo 54 o soli o sommati cogli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta il seguente articolo 57, sono superiori alle lire 400 imponibili, ma non alle lire 500, godranno dell'esenzione corrispondente a lire 100 di reddito imponibile, e sul resto sara' applicata l'aliquota normale.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva