Art. 55
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[1]Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nelle lettere b, c e d dell'articolo precedente, non sono superiori alle lire 400 imponibili, sono esenti da imposta, quando questa si riscuota col mezzo dei ruoli.
[2]I redditi di ricchezza mobile contemplati nella lettera a saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorche' non superiori alle lire 400 imponibili.
[3]A cominciare dall'anno 1878 i redditi di ricchezza mobile contemplati nelle lettere b e c del precedente articolo, sui quali la imposta si riscuote per mezzo di ruoli, allorche' o soli o sommati cogli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta il seguente articolo 57, eccedano le lire 400, ma non le lire 800 imponibili, sono tassati colla detrazione di:
[4]Lire 250 imponibili, se eccedono lire 400 imponibili, non lire 500;
[5]Lire 200 imponibili, se eccedono lire 500 imponibili, non lire 600;
[6]Lire 150 imponibili, se eccedono lire 600 imponibili, non lire 700;
[7]Lire 100 imponibili, se eccedono lire 700 imponibili, non lire 800.
[8]Le detrazioni stabilite da questo articolo, anche nel caso in cui per determinare l'imponibile siasi dovuto tener conto di altri redditi, dovranno esclusivamente cadere su quelli contemplati nelle lettere b e c del precedente articolo.
[9]Quando i redditi di ricchezza mobile di cui alla lettera d del precedente articolo 54 o soli o sommati cogli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta il seguente articolo 57, sono superiori alle lire 400 imponibili, ma non alle lire 500, godranno dell'esenzione corrispondente a lire 100 di reddito imponibile, e sul resto sara' applicata l'aliquota normale. 13 14
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804
14Il Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato C) che "Sono estese al territorio di Fiume annesso al Regno le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta di ricchezza mobile: a) testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021; serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Testo vigente dal 14 giugno 1924 al 1 gennaio 1960 · versione 14 su Normattiva