Art. 59

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[1]La facolta' di compilare i ruoli suppletivi pei redditi di ricchezza mobile non compresi nei ruoli principali, vale per l'imposta dell'anno in cui l'agente notifica al contribuente l'iscrizione del reddito, e per quella dei due anni precedenti.

[2]L'azione della finanza per l'iscrizione della imposta relativa agli anni anteriori e' prescritta.

[3]L'azione per la sopratassa si prescrive con quella per l'imposta principale.

[4]La notificazione fatta dall'agente in via amministrativa interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni, tanto amministrative che giudiziarie.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art59 · fonte su Normattiva