Art. 59
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[1]La facolta' di compilare i ruoli suppletivi pei redditi di ricchezza mobile non compresi nei ruoli principali, vale per l'imposta dell'anno in cui l'agente notifica al contribuente l'iscrizione del reddito, e per quella dei due anni precedenti.
[2]L'azione della finanza per l'iscrizione della imposta relativa agli anni anteriori e' prescritta.
[3]L'azione per la sopratassa si prescrive con quella per l'imposta principale.
[4]La notificazione fatta dall'agente in via amministrativa interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni, tanto amministrative che giudiziarie. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Testo vigente dal 15 marzo 1923 al 14 giugno 1924 · versione 13 su Normattiva