Art. 6

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[1]Sono abolite le ritenute che, in relazione al tributo fondiario, furono per legge stabilite a favore dei debitori di censi in qualunque modo costituiti, di decime di qualsiasi specie, di quartesi, di frutti di capitali quandocumque, di soggiogazioni e di ogni prestazione che non dipenda da condominio o da dominio diretto.

[2]Cessa la ritenuta anche sulle prestazioni derivanti da condominio o da dominio diretto, quando il fondo non sia iscritto in catasto o sia esente da imposta fondiaria.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art6 · fonte su Normattiva