Art. 6

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1923 al 14 giugno 1924. Leggi il testo vigente →

[1]Sono abolite le ritenute che, in relazione al tributo fondiario, furono per legge stabilite a favore dei debitori di censi in qualunque modo costituiti, di decime di qualsiasi specie, di quartesi, di frutti di capitali quandocumque, di soggiogazioni e di ogni prestazione che non dipenda da condominio o da dominio diretto.

[2]Cessa la ritenuta anche sulle prestazioni derivanti da condominio o da dominio diretto, quando il fondo non sia iscritto in catasto o sia esente da imposta fondiaria. 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148

13

Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".

Testo vigente dal 15 marzo 1923 al 14 giugno 1924 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art6 · fonte su Normattiva